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Corte Costituzionale: legittimo escludere la Cittadinanza italiana per i nati all’estero

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Con la sentenza n. 63 del 30 aprile 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la norma (introdotta dal D.L. 36/2025, conv. in Legge 74/2025) che esclude il riconoscimento automatico della cittadinanza italiana per i nati all’estero, maggiorenni e già in possesso di un’altra cittadinanza, qualora non sussistano effettivi legami con l’ordinamento italiano.

La Consulta ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi tribunali, confermando l’orientamento secondo cui il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nel definire i criteri di cittadinanza. I giudici hanno stabilito che richiedere elementi aggiuntivi a dimostrazione del legame con lo Stato (quando si è nati all’estero e si ha già un’altra cittadinanza) non viola i principi costituzionali né le normative europee.

Di seguito il comunicato ufficiale della Corte Costituzionale

LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RELATIVE AL
DECRETO-LEGGE 36/2025 IN MATERIA DI CITTADINANZA


In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa rende noto che la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto l’articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».
Tale decreto stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedono la trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in
via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato
residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. La Corte ha dichiarato non fondate le censure con le quali il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava, da un lato, l’arbitrarietà della distinzione tra coloro che hanno chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del
28 marzo 2025 e coloro che l’hanno chiesto dopo, dall’altro, la lesione dei diritti quesiti, ritenendo che la norma in esame determinerebbe una «revoca implicita della
cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto
intertemporale».
La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione
dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 20 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che attribuiscono la cittadinanza
dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione
dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del
1948, secondo il quale «[n]essun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza».
Infine, è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per violazione
dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (CEDU), secondo il quale «[n]essuno può essere
privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino».

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